Il Tribunale Europeo annulla il Regolamento su Aloe e idrossiantraceni

Il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato il Regolamento 468/2021 che prevedeva il divieto di commercializzazione imposto dalla Commissione Europea sulle “preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene (HAD)” come pure restrizioni alla vendita di altre piante contenenti antrachinoni: Senna, Rabarbaro, Frangula e Cascara. La sentenza, emessa il 13 novembre 2024, accoglie il ricorso presentato da diverse aziende europee del settore erboristico e degli integratori alimentari sostenute da associazioni di settore, tra cui Assoerbe e Federazione Erboristi Italiani, e con il supporto di diversi studi scientifici. La Commissione aveva introdotto il divieto nel 2021, basandosi su un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 2017 che evidenziava potenziali rischi per la salute legati alla genotossicità di alcuni idrossiantraceni. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che la Commissione, nel vietare tutte le preparazioni a base di Aloe contenenti idrossiantraceni indipendentemente dalla quantità, ha violato l’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1925/2006.

Il punto cruciale della sentenza riguarda la mancanza di una soglia di rischio definita. L’EFSA non era stata in grado di indicare una dose giornaliera di idrossiantraceni sicura per la salute umana a causa della mancanza di dati sufficienti. La Commissione ha interpretato questa mancanza come un’impossibilità di stabilire un livello di utilizzo sicuro, procedendo quindi al divieto totale.

Il Tribunale ha invece sottolineato che l’articolo 8 del regolamento prevede il divieto solo quando l’ingestione di una sostanza supera “ampiamente” i livelli normali di consumo e quando siano stati “individuati effetti nocivi per la salute”. La mancanza di una soglia di rischio non giustifica quindi un divieto generalizzato. La sentenza non entra nel merito della sicurezza degli idrossiantraceni, ma si concentra sulla corretta applicazione della normativa.

Il Regolamento è perciò stato annullato e la Commissione è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Fonti:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021TJ0189&qid=1731598193568

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021TJ0302&qid=1731598193568